Razzismo da un punto di vista legislativo

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1950

Nel 1950, il documento Dichiarazione sulla razza dell'UNESCO è stato il primo documento ad aver negato ufficialmente la correlazione tra la differenza fenotipica nelle razze umane e la differenza nelle caratteristiche psicologiche, intellettive e comportamentali.[1]

1965

Nel 1965 le Nazioni Unite hanno adottato la Convenzione Internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (ICERD).

1970

Nel 1970 Il Comitato sull’eliminazione della discriminazione razziale si riunisce per la prima volta. Il Comitato supervisiona l’attuazione della Convenzione internazionale sulla eliminazione della discriminazione razziale. Come illustrato nella relazione dell’Agenzia dell’UE per i diritti fondamentali sulla prassi relativa alla registrazione e alla raccolta dati sui crimini d’odio nell’UE, “gli Stati parte della Convenzione ICERD sono tenuti a presentare rapporti periodici sull’attuazione della Convenzione al Comitato sull’eliminazione della discriminazione razziale (CERD). Il Comitato esamina ciascun rapporto ed esprime allo Stato Parte le sue preoccupazioni e raccomandazioni, [anche sulla registrazione dei crimini d’odio e sulla relativa raccolta dati] sotto forma di ‘osservazioni conclusive’”

1996

Nel 1996 l’ECRI pubblica la sua Raccomandazione di politica generale n. 1 sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia, l’antisemitismo e l’intolleranza. La raccomandazione raccomanda agli Stati membri del Consiglio di Europa di assicurare che vengano raccolti e pubblicati “dati e statistiche precise sul numero di reati razzistici o xenofobi segnalati alla polizia, sul numero di procedimenti penali, sui motivi della mancata azione giudiziaria e sui risultati delle azioni giudiziarie”.

1998

Nel 1998 l’ECRI pubblica la sua Raccomandazione di politica generale n. 4: Indagini nazionali per determinare come viene vissuta e percepita l’esperienza della discriminazione e del razzismo da parte delle vittime potenziali. La raccomandazione di politica generale n.4 raccomanda ai governi degli Stati membri di “adottare delle disposizioni per garantire l’organizzazione di indagini nazionali su come vengono vissuti e percepiti la discriminazione e il razzismo da parte delle vittime potenziali …”

2002

Nel 2002 l’ECRI avvia i suoi primi cicli di monitoraggio per paese. I cicli di monitoraggio per paese dell' ECRI e i report redatti al termine di ogni visita analizzano se e in che modo gli Stati registrano i dati e le informazioni sui crimini di matrice razzista.

Sempre nel 2002 viene adottata la “Dichiarazione di Durban” delle Nazioni Unite. Fra le varie azioni volte a contrastare il razzismo e la xenofobia, la Dichiarazione (paragrafo 74) sollecita un’azione tesa a “migliorare la raccolta dei dati riguardanti la violenza motivata dal razzismo, dalla discriminazione razziale, dalla xenofobia e dalla relativa intolleranza”.

2004

Nel dicembre 2004 l’OSCE adotta la Decisione del Consiglio dei ministri n. 12/04, la prima in cui sono menzionati i crimini d’odio. La Decisione si focalizza sugli obblighi degli Stati partecipanti all’OSCE di “raccogliere e conservare informazioni e statistiche attendibili sui crimini a sfondo antisemita, e su altri crimini ispirati dall’odio, perpetrati sul loro territorio, riferire regolarmente tali informazioni all’Ufficio OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti dell’uomo (ODIHR) e renderle accessibili al pubblico”.

2005

Nel novembre 2005 l’ODIHR pubblica il rapporto Combating Hate Crimes in the OSCE Region: An Overview of Statistics, Legislation, and National Initiatives. Il rapporto può considerarsi il precursore dei rapporti annuali. Accanto ai “dati ufficiali”, i rapporti annuali dell’ODHIR includono le informazioni fornite dalle ONG in tutta l’area OSCE.

Nel dicembre 2005 l’OSCE adotta la Decisione del Consiglio dei Ministri n. 10/05 sulla raccolta di informazioni e statistiche in materia di crimini d’odio. La Decisione del Consiglio dei Ministri impegna gli Stati partecipanti all’OSCE a “intensificare gli sforzi volti a raccogliere e conservare informazioni e statistiche affidabili sui crimini ispirati dall’odio e sulla relativa legislazione nell’ambito dei loro territori, presentare periodicamente tali informazioni all’ODIHR e rendere tali informazioni disponibili al pubblico nonché considerare la possibilità di avvalersi dell’assistenza dell’ODIHR in tale campo e, a tal fine, considerare di creare uffici nazionali di collegamento presso l’ODIHR per questioni attinenti ai crimini ispirati dall’odio”.

2006

A marzo 2006 il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite istituisce il processo di Revisione Periodica Universale (UPR). Il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite istituisce il processo di Revisione Periodica Universale (UPR)50. Come illustrato nella relazione dell’Agenzia dell’UE per i diritti umani sulla prassi relativa alla registrazione e alla raccolta dati sui crimini d’odio nell’UE (p. 101), l’UPR “è un processo a guida statale, sotto gli auspici del Consiglio per i Diritti Umani, che offre l’opportunità a ciascuno Stato di fornire informazioni sulle iniziative adottate per adempiere ai propri obblighi in materia di diritti umani [compresi quelli relativi alla registrazione ed alla raccolta dati sui crimini d’odio]. Le revisioni si basano su una serie di documenti quali i rapporti dei governi e degli organi istituiti dai trattati, nonché i rapporti delle istituzioni nazionali per i diritti umani e le organizzazioni non governative."

A dicembre 2006 il Consiglio dei Ministri dell’OSCE adotta la Decisione n. 13/06. Gli Stati partecipanti all’OSCE si impegnano nuovamente a to “raccogliere e conservare dati e statistiche attendibili sui crimini ispirati dall’odio”. Viene altresì menzionato il ruolo della società civile nel “contribuire al monitoraggio e alla segnalazione di episodi motivati dall’odio” e gli Stati sono invitati a “favorire lo sviluppo di capacità della società civile”.

2007

A maggio 2007 CEDU causa: Šečić v. Croatia. Nella causa Šecic c. Croazia, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo afferma che nelle indagini sui reati violenti, le autorità hanno il dovere di “adottare ogni ragionevole misura volta a smascherare un’eventuale motivazione razzista e a stabilire se l’odio o il pregiudizio etnico possano aver giocato un ruolo negli eventi. Non farlo e trattare la violenza e la brutalità indotta da motivi razziali sullo stesso piano dei casi che non presentano sfumature razziste, equivarrebbe a chiudere un occhio sulla specifica natura di atti che sono particolarmente distruttivi dei diritti fondamentali.”

A giungo 2007 l’ECRI pubblica la sua Raccomandazione di politica generale n. 11 sulla lotta al razzismo e alla discriminazione razziale nell’ambito delle attività di polizia. La raccomandazione generale n. 11 indica agli Stati membri del Consiglio d’Europa di adottare una definizione condivisa di incidente razzista quale ad esempio “qualsiasi episodio percepito come razzista dalla vittima o da qualsiasi altra persona” e ad utilizzare questo approccio per “garantire che la polizia svolga indagini accurate su tutti i reati di matrice razzista e non trascuri la motivazione razziale dei reati ordinari”.

A luglio 2007 CEDU Causa: Angelova and Iliev v Bulgaria. Nella causa Angelova e Iliev c. Bulgaria, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo afferma che il Sistema della giustizia penale deve essere in grado di identificare, riconoscere e punire adeguatamente i crimini di stampo razzista e che la polizia deve approfondire in maniera tempestiva ed efficace le prove della motivazione del pregiudizio.

A dicembre 2007 il Consiglio dei Ministri dell’OSCE adotta la Decisione n. 10/07 che include l’assunzione di impegni nella registrazione e raccolta dei dati sui crimini d’odio. Gli Stati partecipanti ancora una volta riaffermano il loro impegno a “raccogliere e conservare dati e statistiche attendibili sui crimini e sugli incidenti ispirati dall’odio”.

2008

Nel 2008 l’ILGA pubblica il suo manuale sul monitoraggio e la segnalazione degli incidenti omofobici e transfobici. Per la prima volta un’organizzazione della società civile illustra compiutamente come registrare i crimini e gli incidenti ispirati dall’odio in modo da favorire il rapporto OSC-autorità pubblica ed una efficace promozione del cambiamento.

A novembre 2008 viene adottata la Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale. Gli Stati membri debbono assicurare che il diritto nazionale riconosca la motivazione razzista o xenofobica come circostanza aggravante dei reati accertati.

A novembre 2008 Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale viene adottata. Gli Stati membri debbono assicurare che il diritto nazionale riconosca la motivazione razzista o xenofobica come circostanza aggravante dei reati accertati.

2009

Ad aprile 2009 la FRA pubblica EU-MIDIS I. EU-MIDIS I è il prodotto delle interviste faccia a faccia realizzate con 23.500 persone appartenenti a gruppi di immigrati o a minoranze etniche in tutti gli Stati membri dell’UE nel corso del 2008. Il rapporto include informazioni sulle esperienze delle vittime di crimini razzisti. I risultati della ricerca forniscono una prova diretta, a livello nazionale, del fatto che la violenza mirata è un problema che è necessario affrontare.

A maggio 2009 l’ODIHR pubblica la guida pratica sulla legislazione in materia di crimini d’odio. La guida pratica sulla legislazione in materia di crimini d’odio (Hate Crime Laws, A Practical Guide) enuncia i principali approcci legislativi al riconoscimento della motivazione del pregiudizio nei crimini ispirati dall’odio, fungendo, pertanto, da base per lo sviluppo di un quadro di riferimento sul monitoraggio e la raccolta dei dati che valuti i progressi compiuti nell’attuazione a livello nazionale.

Ad ottobre 2009 l’OSCE-ODIHR pubblica la guida per le ONG della regione OSCE “Preventing and responding to hate crimes: A resource guide for NGOs in the OSCE region". La pubblicazione include brevi linee guida su come monitorare i crimini d’odio.

A dicembre 2009 il Consiglio dei Ministri dell’OSCE adotta ad Atene la Decisione n. 9/09. Questa é la prima norma internazionale completa sulla registrazione dei crimini d’odio e la relativa raccolta dati. Gli Stati partecipanti all’OSCE si impegnano a raccogliere, conservare e divulgare dati e statistiche attendibili sufficientemente dettagliati sui crimini ispirati dall’odio e sulle manifestazioni violente di intolleranza, inclusi il numero di casi denunciati alle forze di polizia, il numero dei procedimenti penali e le condanne comminate. La decisione definisce i crimini d’odio come “reati motivati dal pregiudizio”, una definizione che ha costituito la base dell’attività di segnalazione e raccolta dati sui crimini d’odio dell’ODIHR.

2010

Il 31 marzo 2010 il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa adotta la Raccomandazione CM/Rec (2010/5) sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere. Nell’Allegato 1A della Raccomandazione, il Comitato formula raccomandazioni in materia di indagini sui crimini d’odio e sulla determinazione della pena, esortando gli Stati membri a garantire:

  • Pronta ed efficace indagine sul crimine d'odio "dove l'orientamento sessuale o l'identità di genere della vittima siano ragionevolmente sospettate di essere il movente dell'autore del crimine".
  • Le offese in questione siano prese in considerazione dalla corte come "aggravante".
  • L’adozione di misure volte a incoraggiare la denuncia e che a chi denuncia sia fornita “adeguata assistenza e sostegno”;
  • Che “siano raccolti e analizzati i dati pertinenti … sui ‘reati dell’odio’ e sugli incidenti ispirati dall’odio motivato dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.”

2012

Nel 2012 ODIHR avvia il programma di formazione per le forze di polizia (TACHLE). TAHCLE forma le forze di polizia con il fine di migliorare il riconoscimento e la comprensione dei crimini d’odio e la capacità di indagine su quel tipo di reati. Gli Stati partecipanti all’OSCE richiedono l’assistenza dell’ODIHR e sono responsabili dell’attuazione del programma a livello nazionale.

Nel 2012 l’ODIHR lancia il suo sito web per la segnalazione dei crimini d’odio. Il sito web per la segnalazione dei crimini d'odio trasforma la funzione di segnalazione dell'ODIHR in uno spazio online interattivo.

Ottobre 2012 Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. La direttiva include diritti espliciti per le vittime dei crimini d’odio ed impone obblighi agli Stati membri di comunicare dati statistici “compresi almeno il numero e il tipo dei reati denunciati e, nella misura in cui tali dati sono noti e disponibili, il numero, il sesso e l’età delle vittime".

Novembre 2012 Facing Facts! pubblica la guida per il monitoraggio dei reati di odio. La Commissione europea finanzia il progetto Facing Facts nell’ambito del quale viene pubblicata la Guida per il monitoraggio dei reati di odio destinata alle ONG che intendono monitorare i crimini d’odio nel loro contesto, e viene avviata la formazione di un gruppo di 50 formatori delle ONG in rappresentanza delle diverse motivazioni del pregiudizio.

2013

Dicembre 2013 Il Consiglio dell’Unione europea pubblica le sue conclusioni sul contrasto dei reati d’odio nell’Unione europea. Il Consiglio dell’Unione europea pubblica le sue conclusioni sul contrasto dei reati d’odio nell’Unione europea: “Sottolineando l’esigenza di una raccolta efficace e sistematica di dati affidabili e comparabili sui reati d’odio, comprendenti anche - nella misura del possibile - il numero degli episodi riferiti dal pubblico e registrati dall’autorità, il numero di condanne, le motivazioni di tali crimini fondate sul pregiudizio e le pene irrogate”. Il linguaggio utilizzato è molto simile a quello di altre norme internazionali quali la Decisione del Consiglio dei Ministri dell’OSCE n. 9/09.

2014

Gennaio 2014 la Commissione europea pubblica una Relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sull’attuazione della Decisione quadro 2008/913/GAI. La Commissione europea pubblica una Relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sull’attuazione della Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale che include osservazioni sull’importanza di “dati [sui crimini d’odio] affidabili, comparabili e raccolti sistematicamente".

A settembre 2014 l’ODIHR pubblica la guida pratica sul monitoraggio e la raccolta di dati sui crimini d’odio. La guida pratica sul monitoraggio e la raccolta di dati sui crimini d’odio offre una prima indicazione dettagliata su come inziare e/o migliorare sistemi di registrazione e raccolta dati sui crimini d'odio a livello nazionale.

A settembre 2014 ODIHR lancia il programma di formazione per pubblici ministeri (PACHT). Il programma PAHCT forma i pubblici ministeri per migliorare la loro risposta ai crimini d’odio. Gli Stati partecipanti all’OSCE richiedono l’assistenza dell’ODIHR e sono responsabili dell’attuazione del programma a livello nazionale.

Ottobre 2014 la FRA pubblica i principali risultati della sua indagine sulle persone LGBT nell’Unione Europea. Dai risultati della ricerca emerge che “molti nascondono la propria identità o evitano alcuni luoghi per paura. Altri subiscono discriminazioni e persino violenze per il loro essere LGBT. La maggioranza, comunque, non denuncia gli episodi alla polizia o ad altra autorità competente.” Il rapporto costituisce una chiara risorsa per i responsabili delle politiche ed integra le evidenze esistenti e i dati sui crimini anti-LGBT a livello nazionale.

Novembre 2014 lo European Network on Independent Living pubblica la prima guida europea sui crimini d'odio contro persone disabili, comprendente indicazioni sulla registrazione e raccolta dati. Crimini d’odio nei confronti delle persone con disabilità: guida per le organizzazioni delle persone con disabilità, le forze di polizia, le istituzioni nazionali per i diritti umani, i media ed altri soggetti interessati, pubblicata congiuntamente dalla Rete europea per una vita indipendente e dall’Ufficio dell’Ombudsman per i disabili della Repubblica di Croazia. Il manuale include un’analisi dettagliata del riconoscimento, della segnalazione e del monitoraggio dei crimini d’odio nei confronti delle persone con disabilità, compreso un esame approfondito del ricorso Ðordevic c. Croazia.

2017

A dicembre 2017 il Gruppo di alto livello per il contrasto al razzismo e alla xenofobia. Il Gruppo di alto livello per il contrasto al razzismo e alla xenofobia approva i principi guida sulla registrazione dei crimini d‘odio (Key Guiding Principles on Hate Crime Recording) redatti dal Sottogruppo sulle metodologie per la registrazione e la raccolta dati sui crimini d’odio coadiuvato dalla FRA.

A dicembre 2017 FRA pubblica EU-MIDIS II. EU MIDIS II é il proseguimento dell'indagine ED MIDIS I e analizza intervista faccia a faccia condotte con oltre 25.500 persone appartenenti a minoranze etniche e migranti in tutti gli Stati Membri dell'UE. Lo studio riporta informazioni sull'esperienza delle vittime di crimini d'odio. I risultati della ricerca forniscono una prova ulteriore che il problema della violenza mirata deve essere affrontato.

2018

Novembre 2018 il Gruppo di alto livello per il contrasto al razzismo e alla xenofobia ed altre forme di intolleranza ha adottato una nota di orientamento “sull’applicazione pratica della Decisione quadro dell’UE sulla lotta al razzismo e alla xenofobia. In occasione del decimo anniversario della Decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia, il Gruppo di alto livello per il contrasto al razzismo e alla xenofobia ed altre forme di intolleranza ha adottato una nota di orientamento “sull’applicazione pratica della Decisione quadro dell’UE sulla lotta al razzismo e alla xenofobia … allo scopo di aiutare le autorità nazionali ad affrontare le problematiche comuni relative all’applicazione pratica sul campo di queste norme e ad assicurare indagini, procedimenti penali e condanne efficaci dei crimini d’odio e del discorso d’odio.”86 Le direttive in merito alla distinzione fra i concetti di crimine d’odio e discorso d’odio forniscono una base per una più efficace separazione dei due fenomeni nella pratica della registrazione.

Dicembre 2018. La FRA pubblica la sua seconda indagine sulle esperienze del popolo ebraico in fatto di crimini d’odio, discriminazioni e antisemitismo nell’Unione europea. Le risultanze dell’indagine “sottolineano il fatto che l’antisemitismo rimane dilagante nell’UE – ed è divenuto, sotto molti aspetti, un fenomeno preoccupantemente normalizzato“. Il rapporto è un’utile risorsa per i responsabili delle politiche ed integra le evidenze e i dati sull’antisemitismo a livello nazionale.

Concetti chiave

A livello internazionale sono stati definiti alcuni concetti chiave che permettono al legislatore di migliorare le leggi anti-razziste di ogni singolo paese:

A livello europeo sono stati definiti alcuni concetti chiave che permettono al legislatore di migliorare le leggi anti-razziste di ogni singolo paese:

Normativa italiana

La normativa italiana non prevede, formalmente, il concetto di “crimine d’odio”, tuttavia nell’ordinamento nazionale sono presenti fattispecie penali che sanzionano la commissione di reati di matrice discriminatoria su base razziale, etnica, nazionale e religiosa (nonché in ragione dell’appartenenza alle cc.dd. “minoranze linguistiche storiche” di cui alla L. 482/99).

In particolare, ci si riferisce alla L. 654/75, anche nota come “Legge Reale”, ed al DL 122/93, convertito con L. 205/93, meglio conosciuto come “Legge Mancino”: considerato che quest’ultima norma ha profondamente modificato la prima (nello specifico, il relativo art.3), esse vengono spesso indicate, complessivamente, come “Legge Reale-Mancino”.[2]

In proposito, è importante evidenziare che l’art. 2, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo 21/18 ha inserito, nel codice penale, al Capo III del Titolo XII del Libro II, dopo l’articolo 604, la Sezione I-bis (“Dei delitti contro l’eguaglianza”) e gli articoli. 604bis (“Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”) e 604ter (“Circostanza aggravante”) che, rispettivamente, dal 6 aprile 2018, sostituiscono l’art. 3 della L. 654/75 e l’art. 3 del DL 122/93.

Inoltre, l’art. 8, co 1, del cennato D.Lgs. ha stabilito che i richiami alle disposizioni abrogate dall’art. 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del C.P..

D.Lgs. 1 marzo 2018, n.21 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'art. 1, co. 85, lett. q), della L.23.6.2017, n.103), in vigore dal 6 aprile 2018

Articolo 604-bis C.P. (ex art. 3 L. 654/75)

Art. 604-bis, co 1, lett. a: propaganda di idee di superiorità/odio razziale; istigazione o commissione di atti di discriminazione (reclusione fino ad 1 anno e 6 mesi o multa fino a € 6.000)

Art. 604-bis, co 1, lett. b: istigazione o commissione di violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali (reclusione da 6 mesi a 4 anni)

Art. 604-bis, co 2, 1^ parte: partecipazione o assistenza ad associazioni/gruppi razzisti (reclusione da 6 mesi a 4 anni)

Art. 604-bis, co 2, 2^ parte: promozione o direzione di associazioni/gruppi che incitano a discriminazione/violenza razziale (reclusione da 1 a 6 anni)

Art. 604-bis, co 3: propaganda/istigazione/incitamento fondati sul “negazionismo” (reclusione da 2 a 6 anni)

La dottrina è discorde sul fatto che tale previsione debba essere ritenuta fattispecie sostanziale o circostanza aggravante

Art. 2 D.L. 122/93

Art. 2, co 1: manifestazioni esteriori o esibizione di emblemi/simboli razzisti in pubbliche riunioni (reclusione fino a 3 anni e multa da € 103 a € 258)

Art. 2, co 2: accesso agli stadi con emblemi/simboli razzisti (arresto da 3 mesi ad 1 anno)

Art. 604-ter C.P. (ex art. 3 D.L. 122/93)

Art. 604-ter, co.1: circostanza aggravante per reati commessi con finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni razziste (aumento di pena fino alla metà).

Al riguardo, è importante evidenziare che per i reati aggravati dalla circostanza di cui all’art. 604ter co 1 c.p., si procede in ogni caso d'ufficio (art. 6 D.L. 122/93)

Art. 18 bis L. 482/99

L’art. 18 bis della L. 482/99, introdotto dalla L. 38/01, prevede che le disposizioni dell’art. art. 604 bis c.p. e della legge Mancino (il cui art. 3, come abbiamo già evidenziato, è divenuto l’art. 604ter c.p.) si applichino anche ai fini di prevenzione e di repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza nei confronti degli appartenenti alle minoranze linguistiche.

In merito alla “disabilità”, rileva la norma di cui all’art. 36 della L. 104/92, in virtù della quale quando i reati di cui all'art. 527 del c.p. (“atti osceni”), i delitti non colposi di cui ai titoli XII (contro la persona) e XIII (contro il patrimonio) del libro II del c.p., nonché i reati di cui alla L. 75/1958 (c.d. “Legge Merlin”: reclutamento, induzione, favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione…), sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Al riguardo, è opportuno evidenziare che non è necessaria la motivazione discriminatoria (ossia che l’autore provi odio o pregiudizio nei confronti della vittima) ai fini dell’applicazione di tale circostanza aggravante che, invece, dovrebbe essere contestata ogniqualvolta la persona offesa si trovi nella condizione di disabilità di cui alla L. 104/92.

Prima di approfondire quali sono le caratteristiche protette dalla normativa penale italiana ricordiamo di seguito la definizione di "caratteristica protetta"

Le “caratteristiche protette” sono tratti distintivi fondamentali, condivisi da un gruppo di persone nella società, che rappresentano un aspetto profondo dell’identità di un individuo e creano un’identità tipica del gruppo.

Razza

Etnia

Credo Religioso

Nazionalità

Lingua

Disabilità

Note

  1. Razzismo. (20 febbraio 2021). Wikipedia, L'enciclopedia libera. Tratto il 20 febbraio 2021, 15:57 da //it.wikipedia.org/w/index.php?title=Razzismo&oldid=118786960. - licenza CC-BY-SA 3.0
  2. Attività sviluppata dall'OSCAD, l'Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori.