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Dicembre 2018. La FRA pubblica la sua seconda indagine sulle esperienze del popolo ebraico in fatto di crimini d’odio, discriminazioni e antisemitismo nell’Unione europea. Le risultanze dell’indagine “sottolineano il fatto che l’antisemitismo rimane dilagante nell’UE – ed è divenuto, sotto molti aspetti, un fenomeno preoccupantemente normalizzato“. Il rapporto è un’utile risorsa per i responsabili delle politiche ed integra le evidenze e i dati sull’antisemitismo a livello nazionale. | Dicembre 2018. La FRA pubblica la sua seconda indagine sulle esperienze del popolo ebraico in fatto di crimini d’odio, discriminazioni e antisemitismo nell’Unione europea. Le risultanze dell’indagine “sottolineano il fatto che l’antisemitismo rimane dilagante nell’UE – ed è divenuto, sotto molti aspetti, un fenomeno preoccupantemente normalizzato“. Il rapporto è un’utile risorsa per i responsabili delle politiche ed integra le evidenze e i dati sull’antisemitismo a livello nazionale. | ||
== Concetti chiave == | ==Concetti chiave== | ||
A livello internazionale sono stati definiti alcuni concetti chiave che permettono al legislatore di migliorare le leggi anti-razziste di ogni singolo paese: | A livello internazionale sono stati definiti alcuni concetti chiave che permettono al legislatore di migliorare le leggi anti-razziste di ogni singolo paese: | ||
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*[[Discriminazione]] | *[[Discriminazione]] | ||
== Note == | == Normativa italiana == | ||
La normativa italiana non prevede, formalmente, il concetto di “crimine d’odio”, tuttavia nell’ordinamento nazionale sono presenti fattispecie penali che sanzionano la commissione di reati di matrice discriminatoria su base razziale, etnica, nazionale e religiosa (nonché in ragione dell’appartenenza alle cc.dd. “minoranze linguistiche storiche” di cui alla L. 482/99). | |||
In particolare, ci si riferisce alla L. 654/75, anche nota come “Legge Reale”, ed al DL 122/93, convertito con L. 205/93, meglio conosciuto come “Legge Mancino”: considerato che quest’ultima norma ha profondamente modificato la prima (nello specifico, il relativo art.3), esse vengono spesso indicate, complessivamente, come “Legge Reale-Mancino”.<ref>Attività sviluppata dall'OSCAD, l'Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori. </ref> | |||
In proposito, è importante evidenziare che l’art. 2, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo 21/18 ha inserito, nel codice penale, al Capo III del Titolo XII del Libro II, dopo l’articolo 604, la Sezione I-bis (“Dei delitti contro l’eguaglianza”) e gli articoli. 604bis (“Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”) e 604ter (“Circostanza aggravante”) che, rispettivamente, dal 6 aprile 2018, sostituiscono l’art. 3 della L. 654/75 e l’art. 3 del DL 122/93. | |||
Inoltre, l’art. 8, co 1, del cennato D.Lgs. ha stabilito che i richiami alle disposizioni abrogate dall’art. 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del C.P.. | |||
'''D.Lgs. 1 marzo 2018, n.21''' (Disposizioni di attuazione del principio di delega della '''riserva di codice''' nella materia penale a norma dell'art. 1, co. 85, lett. q), della L.23.6.2017, n.103), '''in vigore dal 6 aprile 2018''' | |||
=== Articolo 604-bis C.P. (ex art. 3 L. 654/75) === | |||
'''Art. 604-bis, co 1, lett. a''': propaganda di idee di superiorità/odio razziale; istigazione o commissione di atti di discriminazione (reclusione fino ad 1 anno e 6 mesi o multa fino a € 6.000) | |||
'''Art. 604-bis, co 1, lett. b''': istigazione o commissione di violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali (reclusione da 6 mesi a 4 anni) | |||
'''Art. 604-bis, co 2, 1^ parte''': partecipazione o assistenza ad associazioni/gruppi razzisti (reclusione da 6 mesi a 4 anni) | |||
'''Art. 604-bis, co 2, 2^ parte''': promozione o direzione di associazioni/gruppi che incitano a discriminazione/violenza razziale (reclusione da 1 a 6 anni) | |||
'''Art. 604-bis, co 3''': propaganda/istigazione/incitamento fondati sul “negazionismo” (reclusione da 2 a 6 anni) | |||
La dottrina è discorde sul fatto che tale previsione debba essere ritenuta fattispecie sostanziale o circostanza aggravante | |||
=== Art. 2 D.L. 122/93 === | |||
'''Art. 2, co 1''': manifestazioni esteriori o esibizione di emblemi/simboli razzisti in pubbliche riunioni (reclusione fino a 3 anni e multa da € 103 a € 258) | |||
'''Art. 2, co 2''': accesso agli stadi con emblemi/simboli razzisti (arresto da 3 mesi ad 1 anno) | |||
=== Art. 604-ter C.P. (ex art. 3 D.L. 122/93) === | |||
'''Art. 604-ter, co.1: circostanza aggravante''' per reati commessi con finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni razziste (aumento di pena fino alla metà). | |||
Al riguardo, è importante evidenziare che per i reati aggravati dalla circostanza di cui all’art. 604ter co 1 c.p., '''si procede in ogni caso d'ufficio''' (art. 6 D.L. 122/93) | |||
=== '''Art. 18 bis L. 482/99''' === | |||
=== L’art. 18 bis della L. 482/99, introdotto dalla L. 38/01, prevede che le disposizioni dell’art. art. 604 bis c.p. e della legge Mancino (il cui art. 3, come abbiamo già evidenziato, è divenuto l’art. 604ter c.p.) si applichino anche ai fini di prevenzione e di repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza nei confronti degli appartenenti alle '''minoranze linguistiche'''. === | |||
In merito alla “disabilità”, rileva la norma di cui all’'''art. 36 della L. 104/92''', in virtù della quale quando i reati di cui all'art. 527 del c.p. (“atti osceni”), i delitti non colposi di cui ai titoli XII (contro la persona) e XIII (contro il patrimonio) del libro II del c.p., nonché i reati di cui alla L. 75/1958 (c.d. “Legge Merlin”: reclutamento, induzione, favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione…), sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà. | |||
Al riguardo, è opportuno evidenziare che non è necessaria la motivazione discriminatoria (ossia che l’autore provi odio o pregiudizio nei confronti della vittima) ai fini dell’applicazione di tale circostanza aggravante che, invece, dovrebbe essere contestata ogniqualvolta la persona offesa si trovi nella condizione di disabilità di cui alla L. 104/92. | |||
Prima di approfondire quali sono le caratteristiche protette dalla normativa penale italiana ricordiamo di seguito la definizione di "caratteristica protetta" | |||
''Le “caratteristiche protette” sono tratti distintivi fondamentali, condivisi da un gruppo di persone nella società, che rappresentano un aspetto profondo dell’identità di un individuo e creano un’identità tipica del gruppo.'' | |||
=== Razza === | |||
=== Etnia === | |||
=== Credo Religioso === | |||
=== Nazionalità === | |||
=== Lingua === | |||
=== Disabilità === | |||
==Note== | |||
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